Faccia a Faccia sulla Riforma del Terzo Settore
A 4 mesi dal varo di una Riforma importante per il Paese (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), Catterina Seia modera un faccia a faccia tra Gabriele Sepio, avvocato tributarista, a capo del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero del Lavoro per la Riforma del Terzo Settore e socio fondatore dello studio legale ACTA, e Pietro Ferrari Bravo, responsabile Riforma Terzo Settore in Assifero, l’associazione che riunisce fondazioni ed enti filantropici, sulla nuova vita della Filantropia. Focus sulle Onlus interessate dall’entrata in vigore degli effetti della norma già dal primo gennaio 2018.
Ferrari Bravo, dopo le sue esperienze nella filantropia americana e come direttore in Fondazione CON IL SUD aveva deciso di dedicarsi alle sue tre giovanissime bimbe. Ma chi gliel’ha fatto fare di occuparsi della Riforma?
Me lo chiedono anche le bimbe. L’emanazione del Codice del Terzo Settore e la completa attuazione della Riforma possono rappresentare un passaggio decisivo per lo sviluppo del non profit italiano. E’ stato compiuto un grande sforzo di perimetrazione di una realtà molto frastagliata, si sono introdotti elementi di accountability e trasparenza molto importanti e, soprattutto, finalmente avremo una definizione in positivo del sociale.
Cosa significa in concreto?
Trovo anomalo che un settore decisivo nello sviluppo della società possa essere definito per differenza rispetto agli altri settori (Terzo Settore, come ulteriore rispetto a pubblico e privato) oppure in negativo, come ciò che non è – non profit, organizzazioni non governative, organizzazioni senza fine di lucro. Nel Codice il Legislatore ha definito in positivo gli Enti del Terzo Settore come gli enti “costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale” (art. 4), ovvero quelle elencate esaustivamente all’art 5 del Codice. Il Legislatore ha previsto alcune figure tipizzate di Enti del Terzo Settore e tra queste spicca l’Ente filantropico.
Nonostante il pubblico del Giornale delle Fondazioni sia specializzato, la locuzione Ente Filantropico necessita una spiegazione.
L’Ente Filantropico acquisisce risorse private (ad esempio tramite donazioni, lasciti, etc…) e utilizza i fondi raccolti e le rendite derivanti dal patrimonio per “erogare denaro, beni o servizi … a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale" (art. 37). L’Ente Filantropico per certi versi “sottrae” ricchezza privata, altrimenti destinata ad altri fini da parte dei soggetti che la detengono, per orientarla al bene comune. Tale attività di intermediazione di risorse finanziarie si qualifica tuttavia per la finalità filantropica, che vede l’essere umano e le sue necessità al centro dell’intervento dell’Ente Filantropico.
Sepio, che cosa fa la Riforma per gli Enti Filantropici?
Intanto iniziamo col dire che la riforma per la prima volta assegna un formale riconoscimento legislativo agli enti filantropici dedicando loro una specifica sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore. Si tratta di una novità che fa seguito all'espresso richiamo alle "ONLUS filantropiche" contenuto nella legge sul c.d. "dopo di noi" di cui mi sono occupato in qualità di tecnico-estensore e che assegna specifici benefici fiscali in caso di patrimoni destinati alle persone con disabilità. Il ruolo sociale degli enti filantropici è ormai una realtà che si sta consolidando nel nostro paese e che fa delle erogazioni e delle successiva redistribuzione per finalità di interesse generale, il ruolo centrale della propria mission.
Ferrari Bravo, ha davanti chi ha scritto la legge e la persona che si occupa di decreti attuativi. Ma in qualche momento non le viene voglia di prendersela con il Legislatore per qualche aspetto della Riforma?
L’avvocato Sepio è persona troppo intelligente e dialogante per indurti a recriminazioni. Ma certo temo molto per il percorso attuativo: i 42 decreti attuativi che sono attesi sono veramente tanti e in particolare mi chiedo quando potrà essere operativo il Registro Unico Nazionale. Un tema delicato è anche quello delle Onlus, per le quali la norma è operativa dal 1° gennaio e che, da un lato, non devono perdere i requisiti previsti per l’appartenenza all’anagrafe delle Onlus e, dall’altro, nei 18 mesi dall’entrata in vigore della norma devono adeguarsi agli adempimenti previsti dal Codice. Proprio per studiare questi delicati aspetti abbiamo recentemente istituito in Assifero un Tavolo di lavoro dedicato alle nostre associate Onlus. Ma soprattutto, mi domando se non si possa osare di più sugli Enti Filantropici…
Cosa significa osare di più sugli Enti Filantropici?
(Ferrari Bravo) Oggi, se una fondazione Ente Filantropico ha plusvalenze o rendite da patrimonio (cedole, dividendi, etc), viene tassata come chiunque, esattamente come saremmo tassati io o lei, che non abbiamo le stesse finalità di interesse generale. Se si riconosce il fondamentale valore della filantropia come complemento e arricchimento delle politiche pubbliche di welfare, se si riconosce il ruolo di innovatore sociale che può essere giocato dalla filantropia (che può permettersi di osare, in piccolo, per poi eventualmente rendere il servizio scalabile su scala più ampia da parte di altri), la devoluzione di patrimoni e risorse a Enti Filantropici dovrebbe essere ampiamente incentivata, detassando patrimoni e relative rendite.
Sepio, secondo lei Ferrari Bravo sulla tassazione degli Enti Filantropici tocca un punto importante, nevralgico o porta avanti come Assifero le posizioni della categoria delle fondazioni e degli Enti Filantropici?
Ferrari Bravo certamente si fa portavoce di esigenze della categoria ma è anche persona con grande esperienza in questo campo, con cui c'è stato un confronto costruttivo durante i lavori che hanno portato alla produzione dei decreti. Gli enti filantropici riceveranno dei benefici fiscali immediati a partire dal 2018 dal momento che verranno incentivate le erogazioni liberali con un aumento delle detrazioni fiscali a favore di chi dona e con l'introduzione di specifiche esenzioni fiscali nel caso in cui le liberalità avranno ad oggetto immobili. Da considerare che anche l'imposta di registro verrà disapplicata nelle ipotesi in cui l'ente filantropico dovesse decidere di acquistare un bene immobili per svolgere attività di interesse generale. Sotto il profilo delle imposte dirette gli enti filantropici potranno accedere allo speciale regime forfetario ( art. 80 del codice del Terzo Settore) che tassa in misura decisamente ridotta i proventi derivanti dall'eventuale attività commerciale svolta da questo tipo di enti. Con i prossimi decreti correttivi sono attesi ulteriori interventi nella parte fiscale volte a rendere ancora più omogeneo il quadro.
Sepio, invece lei come vede la transizione delle Onlus?
Le Onlus rappresentano un patrimonio importante che hanno permesso al Terzo Settore negli ultimi venti anni di trovare una propria identità, seppure con una norma di carattere prettamente fiscale. Nel corso del tempo, tuttavia, il contenitore Onlus è divenuto eccessivamente eterogeneo raccogliendo enti con esigenze e dimensioni completamente diverse. Per questa ragione la riforma attua una distinzione in funzione del modello organizzativo, assegnando benefici fiscali e prevedendo adempimenti diversi collegati alla sezione del registro che verrà prescelta dall’ente.
Le organizzazioni di volontariato (onlus di diritto), ad esempio, potranno accedere al regime speciale previsto per questo tipo di organizzazioni, con adempimenti semplificati e tassazione ridotta. Le ONLUS potranno anche scegliere di diventare impresa sociale (si pensi alle fondazioni che presentano modelli organizzativi più strutturati), in questo modo in cambio di maggiore trasparenza e oneri documentali piu puntuali, potranno accedere ad un regime fiscale agevolato che detassa gli utili reinvestiti nelle attività di interesse generale. Va detto che grazie a una specifica previsione normativa le ONLUS potranno trasformarsi in impresa sociale senza dover liquidare il proprio patrimonio.
Sepio, come vi state muovendo sui decreti attuativi? Le elezioni non rischiano di far naufragare l’attuazione della Riforma?
L’intento del Governo è quello di concludere questo percorso di riforma che grazie al grande lavoro svolto dal sottosegretario Luigi Bobba ha determinato un cambio di passo importante. Questo settore attendeva da tempo un riconoscimento giuridico e regole piu chiare e omogenee in grado di premiare chi svolge attività di interesse generale, disincentivando nel contempo chi sceglie la strada del no profit per raggiungere obiettivi diversi, volti nel migliore dei casi a violare le regole della concorrenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme al Ministero delle finanze e all’Agenzia delle entrate sono già da tempo operativi per produrre i decreti attuativi e i decreti correttivi prima del termine della legislatura.
Ferrari Bravo, secondo lei, che ha lavorato a Washington DC e a San Francisco e ben conosce la filantropia americana, potrebbe essere la volta buona che il sociale italiano possa andare in quella direzione?
Di certo la Riforma entra in maniera pervasiva all’interno del corpo organizzativo degli Enti di Terzo Settore, normando su scritture contabili, bilanci, bilancio sociale, governance, organi di controllo, retribuzioni, acquisti di beni e servizi... Il Legislatore richiede un grande sforzo di trasparenza e accountability da parte degli enti e al tempo stesso incrementa i benefici fiscali. Sì, potrebbe davvero funzionare… sempre che l’attuazione sia tempestiva e si trovi una soluzione al tema della tassazione di patrimonio, rendite e plusvalenze.
Ferrari Bravo, prenda il mio posto e faccia lei una domanda a Sepio.
(Ferrari Bravo) Gabriele, mi fai capire come gli Enti Filantropici che vanno nella direzione della Venture Philanthropy possono beneficiare del credito d’imposta per l’investimento in Imprese sociali? Tale credito d’imposta potrebbe costituire un incentivo a spin off di enti operativi strumentali?
Con la Riforma del Terzo Settore, un ente filantropico (che nel periodo transitorio potrebbe, immaginiamo, qualificarsi come fondazione ONLUS) potrebbe investire nel capitale di una impresa sociale beneficiando di una deduzione pari al 30 per cento della somma apportata. Questo si evince dalla lettera dell’art. 18 comma 4, del Dlgs 112/2017, che cita testualmente tra i beneficiari della deduzione fiscale i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società. Su questo aspetto dovrà attendersi uno specifico decreto attuativo. Va tenuto conto, tuttavia, che il decreto 30 gennaio 2014, che tratta dei benefici fiscali per investimenti in start up innovative, non esclude la possibilità che enti non commerciali possano apportare capitali in cambio di credito d’imposta.
Ci avviamo alla conclusione. Un paio di domande secche. Ferrari Bravo, chi vince tra Associazioni e Fondazioni con la Riforma?
La Riforma supera gli steccati delle forme giuridiche puntando alla sostanza, l’attività dell’Ente. Associazioni e fondazioni vengono normate nello stesso Titolo IV, con differenze contenute (ad esempio 15.000€ o 30.000€ per il patrimonio minimo previsto per il riconoscimento giuridico). Per questo possiamo dire che “vincono” le fondazioni, per le quali si attenua fortemente quella sorta di barriera all’accesso che caratterizzava il regime concessorio di riconoscimento della personalità, con richieste informative e patrimonio minimo più significativo.
Sepio, e tra Imprese sociali e altri Enti del Terzo Settore commerciali?
La scelta piu conveniente dipende in questo caso dall’elemento dimensionale e dal modello organizzativo. Con la riforma del Terzo Settore per la prima volta viene data la possibilità agli enti no profit di scegliere il modello impresa sociale, finora sostanzialmente disincentivato in mancanza di un regime fiscale agevolato. Quindi per un soggetto con un’organizzazione in forma di impresa e profitti di rilevante importo sarà certamente piu conveniente optare per l’impresa sociale. Di fatto avrà maggiori benefici fiscali in cambio di maggiore trasparenza nella rendicontazione contabile. Quando ci troviamo di fronte ad un’attività commerciale di importo non rilevante l’ente potrà scegliere di mantenere il proprio status, specie se può conservare i vantaggi fiscali previsti. Si pensi che le maggiori detrazioni per chi dona a favore degli ETS (Enti del Terzo settore) e le esenzioni per i redditi prodotti dagli immobili di ODV (Organizzazione di Volontariato), e APS (Associazione di Promozione Sociale), ad esempio, restano applicabili anche nel caso in cui l’ETS assuma la natura di ente del Terzo Settore commerciale.
Sepio, in conclusione, dica lei a Ferrari Bravo e agli Enti Filantropici perché con la Riforma la filantropia avrà nuova vita.
La filantropia potrà entrare in una nuova fase grazie finalmente al riconoscimento giuridico dell’”ente filantropico”, a forti incentivi per chi effettua donazioni in denaro o in natura, a esenzioni in caso di acquisto o donazione di beni immobili. A questo si aggiunga la possibilità di beneficiare di deduzioni in caso di investimento in una impresa sociale. Con la chiusura e definitiva approvazione dei decreti correttivi avremo un quadro definitivo anche per questa tipologia di enti.
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